Approvato dal governo Schifani il disegno di legge di recepimento delle “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, che sarà inviato all’Ars per l’avvio dell’iter parlamentare e consentirà di rendere operativi anche sul territorio siciliano quei punti del “Piano salva-casa” nazionale non immediatamente applicabili.
Lo ha deciso oggi la giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino, ponendo le basi per armonizzare e uniformare l’intera legislazione regionale in materia, eliminando incertezze interpretative.
«Il governo regionale, con il via libera a questo disegno di legge, ha dato rapidamente risposta alla necessità di rendere interamente applicabile la recente legge nazionale in materia di semplificazione edilizia e urbanistica – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – La Sicilia ha potestà legislativa esclusiva in materia di governo del territorio. Confidiamo che anche il Parlamento regionale faccia la propria parte per consentire ai cittadini siciliani di usufruire degli stessi benefici che riguardano il resto d’Italia».
«Lo scorso agosto, con una circolare, avevamo già chiarito quali fossero le norme direttamente applicabili in Sicilia – sottolinea l’assessore Savarino – Oggi, con il recepimento della norma voluta dal governo Meloni, si completa l’iter. Si tratta di disposizioni molto attese che puntano a una maggiore semplificazione relativa agli interventi abitativi maggiormente richiesti e alla possibilità di sanare quei piccoli abusi, che causavano la non commerciabilità delle abitazioni, sbloccando così il mercato immobiliare e rendendolo sicuro. Queste misure daranno anche una boccata d’ossigeno ai Comuni, grazie alle somme che saranno incassate con il Salva-casa e che potranno essere reinvestite nella riqualificazione del territorio».
In particolare, il disegno di legge di iniziativa governativa consente di recepire la norma che prevede gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (Vepa), logge rientranti all’interno dell’edificio o porticati, opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici come tende da sole o a pergola, purché non determinino la creazione di spazi stabilmente chiusi.
Introdotto, inoltre, l’aumento delle sanzioni previste laddove non possano essere eseguite le demolizioni di abusi, perché danneggerebbero anche la parte delle opere eseguite in conformità.
In Sicilia troveranno applicazione anche le disposizioni che superano la cosiddetta “doppia conformità” in caso di parziale difformità dal permesso di costruire: saranno cioè consentiti quegli interventi che risultino conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, ma che fossero conformi anche alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.
Il recepimento della norma nazionale consentirà anche di destinare le entrate derivanti dalle sanzioni, nella misura di un terzo, alle demolizioni delle opere abusive presenti sul territorio comunale, al completamento o alla demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute, alla realizzazione di opere e interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all’incremento dell’offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero di immobili e spazi urbani dismessi, per iniziative economiche, sociali, culturali, di valorizzazione ambientale o per il consolidamento di immobili così da prevenire il rischio idrogeologico. Inoltre, nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle norme vigenti, sarà consentita la possibilità di mantenere l’installazione delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza Covid; per questo sarà sufficiente che gli interessati presentino una comunicazione di inizio lavori asseverata.
Con una precedente circolare assessoriale dell’8 agosto scorso, invece, erano state definite le norme immediatamente applicabili in Sicilia, grazie a un recepimento dinamico: quella che deroga in materia di limiti di distanza tra fabbricati, quella su “documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”, su “mutamento d’uso urbanistico rilevante” e su “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, quella sulle tolleranze costruttive e, infine, quella sugli “interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”.