Prevenzione incendi, un’ordinanza del Sindaco disciplina la manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi

Con Ordinanza del Sindaco n.12 del 28.03.2025 sono state emanate, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, una serie di disposizioni per ridurre il rischio di incendi e prevenire gravi pericoli per l’incolumità pubblica.

Entro il 15 maggio 2025, come prescritto anche dal Decreto dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente n. 57/GAB. del 14/3/2025 che fissa alla stessa data l’avvio della campagna antincendio estiva per l’anno in corso, tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati, sono tenuti a:

–          Mantenere queste aree sgombre da vegetazione secca e residui legnosi;

–          Provvedere al decespugliamento, alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli;

–          Rimuovere i residui vegetali, sterpaglie, foglie secche tronchi, rami e materiali legnosi in genere, prodotti dai lavori in questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti.

È vietato, inoltre, abbandonare sul terreno materiale infiammabile, sostanze combustibili, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente, nonché accendere fuochi non controllati.

Per quanto riguarda la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e puliture in loco, è sempre vietata nelle seguenti aree del territorio:

  •          All’interno delle perimetrazioni dell’abitato dell’abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara;
  •          All’interno dei boschi e delle aree protette;
  •   All’interno della fascia di rispetto dei boschi e delle aree protette di larghezza duecento metri misurata dai loro margini esterni;
  •    All’interno della fascia di cinquanta metri dalla rete ferroviaria;

È  nella diretta responsabilità dei proprietari e dei conduttori dei terreni, nonché degli esecutori materiali degli interventi di combustione dei residui vegetali, programmare attentamente le attività di accensione e controllo dei fuochi ed effettuare la necessaria vigilanza durante le operazioni, adottando tutte le preventive precauzioni del caso per controllare i fuochi e limitare la possibilità che essi si estendano in maniera indesiderata o pericolosa.

A questo proposito, si segnalano i seguenti siti web istituzionali:

Dipartimento Protezione Civile nazionale: www.protezionecivile.gov.it

Dipartimento Regionale Protezione Civile: www.protezionecivilesicilia.it/it/

Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano: www.sias.regione.sicilia.it

Servizio Meteorologico Aeronautica Militare: www.meteoam.it

In caso di inosservanza della presente Ordinanza, nei confronti del contravventore saranno irrogate le sanzioni previste dall’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm ed ii., ovvero da € 250,00 ad € 500,00 ovvero, in misura ridotta, di € 50,00.

L’erogazione delle sanzioni amministrative per l’inosservanza al presente provvedimento sarà a cura del Comando di Polizia Municipale.

Il cittadino è tenuto a segnalare gli incendi in corso, anche se nella fase iniziale, ai numeri 115 dei Vigili del Fuoco, 1515 del Corpo Forestale e 0934/74.0.00 – 0934/56.50.45(fax 0934/21743) del Comando Polizia Municipale.