Con il Decreto Legislativo nr. 104 del 10/08/2018, in attuazione di specifica direttiva comunitaria, sono state apportate alcune modifiche alle norme in materia di armi.
Tale certificato medico può essere rilasciato dal settore medico-legale delle ASL, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio e da esso dovrà risultare che il soggetto detentore di armi non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità d’intendere e di volere.
La certificazione medica dovrà essere presentata all’ufficio locale di pubblica sicurezza (Commissariato di P.S. competente in base alla residenza dell’interessato) o, in assenza, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri.
Nella fase di prima applicazione della nuova normativa – entrata in vigore il 14 settembre 2018 – ai suddetti detentori di armi, è stato concesso un anno di tempo per produrre tale certificato medico.
Allo scadere dell’anno, pertanto (14 settembre 2019), gli Uffici di P.S. provvederanno a diffidare formalmente i singoli interessati, affinché ottemperino alla produzione della certificazione entro i successivi 60 giorni, decorsi i quali, in mancanza di tale presentazione, le armi verranno ritirate cautelarmente dalle Forze di Polizia ex art. 39 T.u.l.p.s., e trasmessi gli atti al Prefetto per la successiva emissione del divieto detenzione armi.
L’obbligo, per espressa previsione normativa, non si applica:
ai detentori che siano anche titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità. A tal proposito si evidenzia che, in caso di licenza non più rinnovata, i cinque anni decorrono dalla scadenza dell’ultimo rinnovo;
ai collezionisti di armi antiche.
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