Il Sindacato ITAMIL in vista della conversione in Legge del Decreto n. 172 del 26 novembre 2021, già approvato al Senato, ha fornito ai gruppi parlamentari della Camera alcuni elementi di valutazione relativi all’applicazione della sospensione dal servizio del personale militare che ha deciso di non aderire all’obbligo vaccinale.
Infatti, in merito all’estensione di tale obbligo, ITAMIL, pur condividendone l’attuazione, ritiene che le procedure individuate dalla predetta decretazione d’urgenza e dalle circolari (che delegano il datore di lavoro/comandante di corpo a procedere, in caso di inadempienza, di determinare con immediatezza la sospensione dal diritto a svolgere l’attività lavorativa) rappresentino una criticità rispetto alle norme primarie che regolano lo stato giuridico e il rapporto d’impiego dei militari.
Infatti, pur specificando che la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, sia senza conseguenze disciplinari e consenta la conservazione del posto di lavoro, essa crea una nuova fattispecie di Sanzione di Stato comminata non da un’Autorità politica di Vertice o delegata (Direttore Generale di Persomil), creando surrettiziamente, con il mancato esercizio temporaneo della professione militare, la sospensione del rapporto d’impiego, che ai sensi dell’articolo 893 del Codice dell’Ordinamento militare può essere disposta in base alle disposizioni contenute nel Codice stesso. Inoltre, la previsione normativa introdotta dalla decretazione d’urgenza che sospende la retribuzione e la corresponsione di qualsiasi emolumento, sembrerebbe in contrasto con il diritto stabilito dall’articolo 36 della Costituzione che stabilisce che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Neanche in caso di sospensione dall’impiego a seguito di condanne penali o provvedimenti disciplinari gravi vengono adottate tali misure afflittive.
Pertanto, nell’ottica di assicurare la leale collaborazione tra le parti, afferma il Sindacato Itamil Esercito “abbiamo indicato alcuni spunti di riflessione per l’eventuale revisione della norma in questione con una scheda tecnica”.
Inoltre, ITAMIL conferma l’impegno a garantire tutto il personale militare sottoposto all’obbligo vaccinale, quanto previsto dalla legge n. 210 del 25 febbraio 1992, “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.”
Infine, riferiscono fonti interne, riteniamo per quanto esposto che il provvedimento amministrativo con la sospensione della retribuzione dei militari non vaccinati, costituisca un precedente pericoloso per la specificità militare, laddove si applicano delle normative generali non aderenti alle peculiarità del rapporto d’impiego militare.
Nessuno rimanga indietro, la garanzia del sostegno economico minimo per i lavoratori con le stellette è un diritto inalienabile.