Sì a pene più severe per l’omicidio stradale, ma revoca automatica della patente solo in caso di ebbrezza o droga. Lo ha deciso la Corte Costituzionale. La legge 41 del 2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, inasprendo le sanzioni, ha superato infatti il vaglio di costituzionalità sul divieto di bilanciare aggravanti con attenuanti. Illegittimo invece l’articolo 222 del Codice della strada dove prevede l’automatica revoca della patente in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.
La legge del 2016 – spiega la Consulta – ha superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
La Corte ha però dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada là dove prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente. fonte: (repubblica.it)