“Nota scomposta, strumentale e facilmente smontabile”. Petrantoni risponde al Gruppo Misto

CALTANISSETTA – di seguito l’intero documento del presidente dell VII Commissione Consiliare

Oggetto: Comune di Caltanissetta: Bando ARO di sette anni per il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti nella città di Caltanissetta.

I sottoscritti Consiglieri Comunali Failla Angelo e Petrantoni Salvatore, in virtù dei poteri ispettivi sugli atti dell’Amministrazione Comunale, in ragione del bando in argomento in corso di Istruttoria presso i Vs. Uffici, con la presente intendono evidenziare alcune possibili criticità nella procedura avviata, chiedendo espressamente informazioni in tal senso nell’ambito della facoltà di accesso agli atti dalla legge concessa in qualità di Pubblici Ufficiali, aventi interesse amministrativo nel procedimento in argomento.

Motivo di criticità. Possibile sopravvenuta carenza di legittimazione del Comune di Caltanissetta a integrarsi direttamente come stazione appaltante nella procedura in questione e\o utilizzo improprio di procedura per decadenza delle disposizioni derogatorie di cui alla legge regionale 9/2010 in ragione della sopravvenienza delle disposizioni di cui alla Direttiva 5 rif, del Presidente della Regione Siciliana del 07.06.2016, art. 3 commi 6 e 7

Si premette che la precedente amministrazione, con delibera 49 del 24.4.2014 aveva già approvato il piano di intervento ARO in attuazione dell’art. 5 comma 2 ter della legge regionale 9/2010 nelle more dell’adozione dei piani di ambito delle Srr, beneficiando delle norme derogatorie che permettevano ai Comuni di approvare il piano ARO autonomanente e provvedere agli affidamenti con gare dagli stessi indette. Detto piano, che potrebbe già essere utilmente appaltato ed in pieno esercizio, garantiva già i precetti normativi in termini di percentuali di raccolta differenziata, successivamente sopravvenuti dalla normativa nazionale.

Lo stesso piano ARO venne immediatamente, in data il 29.4.2014 (con nota protocollo 23833) trasmesso all’Assessorato all’Energia, Rifiuti e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, che lo approva nei sessanta giorni successivi, consentendo cosi l’implementazione delle procedure di appalto.

L’amministrazione attiva, nel frattempo insediatasi, in luogo di ultimare il procedimento ed appaltare il servizio già esitando da parte dell’Assessorato all’Energia, Rifiuti e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, con nota del 14.07.2014 protocollo 39282 ha chiesto al predetto Assessorato di soprassedere all’esame del Piano ARO al fine di apportare eventuali modifiche al servizio, determinando così la sospensiva del procedimento precedentemente avviato.

Successivamente il bando parzialmente rielaborato dall’amministrazione attiva, dopo una lungaggine di atti amministrativi di difficile comprensione e giustificazione, venne solo recentemente trasmesso in “bozza”, (vocabolo utilizzato nell’Ordinanza Sindacale 45 del 27.9.2016 emessa per il proseguimento del servizio di igiene urbana nella città di Caltanissetta dal 1.10.2016 al 31.12.2016 che richiama tale adempimento) a questo Ufficio Regionale Gare solo il 23.6.2016. A detta trasmissione “in bozza”, a cui nessun valore amministrativo può essere attribuito, è seguito il formale atto di approvazione del Dirigente Comunale Competente solo il 6 luglio 2016, (Determinazione Dirigenziale n° 643), che avviene, quindi, dopo oltre due anni e due mesi dall’atto di approvazione del progetto del servizio da parte dell’Amministrazione precedente (Delibera 49 del 24.4.2014). Detta determina è stata inviata a codesto UREGA solo il 07.07.2016, con nota protocollo 50504, a cui sono seguite ulteriori integrazioni resesi necessarie dall’incompletezza della documentazione: in data 05.08.2016, protocollo 57851, dell’11.8.2016, protocollo 58958, del 16.8.2016 protocollo 59258 e del 09.09.2016 protocollo 64511.

Con ulteriore (e ultima) determinazione dirigenziale n° 193 del 19.9.2016 del Comune di Caltanissetta, si è provveduto ad approvare le modifiche al bando di che trattasi ed emettere la pertinente determina a contrarre, acquisendo il CIG 672943596E e  CUPJ99D16001070004,  DANDO COSI’ EFFETTIVO E FORMALE INIZIO ALLA PROCEDURA DI GARA.

Preliminarmente deve rilevarsi che il lungo tempo nella definizione delle documentazione propedeutica alle procedure di gara che nel caso di specie ha comportato il mancato rispetto delle disposizioni in materia di percentuali di raccolta differenziata medio tempore sopravvenute, nonché  il succedersi di proroghe, fino all’ultima concessa all’attuale impresa affidataria del servizio con l’ordinanza sindacale 45/2016 fino al 31.12.2016, non possono certo ricondursi ad eventi straordinari, ma devono, piuttosto causalmente correlarsi alle precise scelte politiche dell’amministrazione attiva, che è intervenuta in un ambito delicatissimo, dove gli obblighi di legge lasciano poco spazio alla discrezionalità politica, che ha scelto di modificare senza alcuna vera e motivata esigenza un procedimento già avviato, causando così un ritardo di almeno due anni, alla medesima interamente ascrivibile.

Andando ora alla materia di competenza di Codesto Spett.le Ufficio, non può non rilevarsi che detto ritardo integra elemento ostativo per avvalersi delle disposizioni derogatorie in termini di possibilità di affidamento del servizio da parte di Comuni in forma singola in virtù delle quali la precedente amministrazione, con delibera 49 dell’aprile 2014 aveva avviato il procedimento per concluderlo in tempo utile.

Si osserva in tal senso che la successiva ordinanza  del Presidente della Regione n° 5 rif. del 7 giugno 2016, avente per oggetto il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione nelle more al rientro ordinario per il trattamento del problema dei rifiuti, così si esprime sulla legittimazione a bandire dei comuni.

L’art. 3 comma 6 della Ordinanza cita infatti testualmente che  “Le SRR, ovvero i comuni in forma singola associata, fatte salve le sole procedure di affidamento gìà avviate alla data della presente ordinanza (quindi alla data del 7 giugno 2016), provvedono ad indire entro il 7 luglio 2016 le procedure di gara mediante lo strumento degli accordi quadro d’ambito per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti mediante l’obbligo dei Comuni afferenti l’ambito territoriale ottimale di riferimento di aderire con contratti di servizio standard agli accordi aggiudicati dalle Srr.

Il comma 7 della stessa ordinanza prescrive, in caso di inerzia delle SRR all’aggiudicazione di accordi quadro l’attivazione dell’intervento sostitutivo (commissariamento) da parte del Dipartimento Acque e Rifiuti, con oneri a carico delle SRR inadempienti.

Stante la prima approvazione del bando di gara  da parte del Dirigente il 6 luglio 2016 con determinazione 643, e l’effettivo inizio della procedura di gara solo con l’approvazione definitiva con determina dirigenziale n° 193 del 19.9.2016, è del tutto evidente che detta procedura di gara non può più in alcun modo annoverarsi tra le procedure di gara bandite esclusivamente ai sensi dell’art. 5 comma 2 ter della legge regionale 9/2010 nelle more dell’adozione dei piani di ambito delle Srr, ma soggiace alle ulteriori prescrizioni di cui all’art. 3 comma 6 dell’ordinanza n° 5\rif del 7 giugno 2016, che esplicitamente prescrive che le procedure di gara devono essere implementate mediante lo strumento degli accordi quadro d’ambito per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti mediante l’obbligo dei Comuni afferenti l’ambito territoriale ottimale di riferimento di aderire con contratti di servizio standard agli accordi aggiudicati dalle Srr.

Bene avrebbe potuto il Comune di Caltanissetta beneficiare della deroga ai sensi della legge n° 9/2010, per le procedure già avviate, se solo avesse concluso la procedura già iniziata con delibera 49/2014, ma così non è stato.

A nulla rileva, in tal senso il nulla osta delle Srr acquisito dal Comune di Caltanissetta nell’ambito della procedura bandita, ed internalizzato nella determina di indizione di gara. La Srr, stante lo status di controllato da parte dell’Amministrazione Regionale puo’ addirittura essere commissariata, e non  ha alcun potere di controllo nei confronti del Comune, ma al contrario dovere di assicurare l’aggiudicazione degli accordi quadro nell’ambito dei quali i singoli servizi comunali devono essere affidati.

Giova ribadire che il comma 7 dell’art. 3 della stessa ordinanza prescrive, in caso di inerzia, l’attivazione dell’intervento sostitutivo (commissariamento) da parte del Dipartimento Acque e Rifiuti, con oneri a carico delle SRR inadempienti. Il Comune di Caltanissetta che è per altro socio di maggioranza della SRR Caltanissetta Nord, e non controllato dalla medesima, avrebbe avuto il dovere di chiedere l’attivazione della procedura per l’intervento sostitutivo, ravvisando l’inerzia della SRR di riferimento, e non certo il nulla osta.

Ciò rilevato, anche in considerazione delle disposizioni di cui alla legge delega del governo nazionale 124/2015, art. 19, e dei recenti interventi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avversi la frammentazione del sistema dei rifiuti in Sicilia per i meccanismi distorsivi della concorrenza, che gravano con costi sui cittadini, del riordino del sistema iniziato con l’ordinanza presidenziale n° 5/rif. si ritiene che la procedura iniziata dall’Amministrazione  Comunale presenti, oggi, rilevanti criticità, nel poter essere bandita ai soli sensi della legge n° 9/2010, non soltanto nei presupposti motivi, ma anche nell’ambito procedimentale, essendo ormai il Comune, nei propri affidamenti, tenuto a conformarsi ad accordi quadro aggiudicati dalle Srr in ragione dell’art. 3 comma 6 della direttiva presidenziale 5 rif del 7.6.2016, non potendo, invero considerarsi la attuale procedura “già in corso” alla data dell’emissione dell’ordinanza, e non essendo giustificativa la circostanza dell’inerzia delle SRR a provvedere in merito, stante il provvedimento di commissariamento che il Comune di Caltanissetta avrebbe dovuto richiedere all’Assessorato all’energia ai sensi del comma 7 dell’art 3  della predetta ordinanza.

Si CHIEDE pertanto allo Spett.le Ufficio in indirizzo

  1. a) Se ha provveduto ad verificare l’inquadramento da parte del Comune di Caltanissetta della procedura di gara, nel regime ex legge regionale n° 9/2010, ante ordinanza 5 rif del 07.06.2016, (ovvero procedure in corso alla data predetta) ed in tal senso, in ragione dei contenuti del bando, tenendo conto dei precetti dell’art. 3 comma 6 e dei termini temporali e modalità statuiti nel medesimo, se ritenga che il Comune che abbia inteso proporre la procedura di gara in tali termini, sia, in ragione delle modalità di compilazione del bando, ancora legittimato a procedere, ovvero in ritardo, tenuto conto che è comprovato che l’effettivo inizio della procedura di gara avviene con Determina Dirigenziale 193 del 19.9.2016;
  2. b) Laddove abbia accertato che la procedura del Comune è stata iniziata in data successiva all’emissione della Direttiva 5 rif, e quindi non più beneficiante delle norme derogatorie di cui alla legge n° 9/2010 anteriori alla predetta direttiva che permettevano l’implementazione delle procedure in forma singola e senza far ricorso all’attività delle SRR, se abbia verificato se la procedura è aderente alle successive prescrizioni di cui all’art. 3 comma 6, ovvero agli accordi quadro d’ambito aggiudicati dalle SRR;
  3. c) Laddove abbia verificato il non conformarsi della SRR alla direttiva 5 rif nell’implementazione della stila ed aggiudicazione di accordi quadro d’ambito e dell’aderenza del Comune banditore al contratto di servizio standard ai medesimi, se abbia chiesto al Dipartimento Energia, Rifiuti e Servizi di Pubblica Utilità formali indirizzi sulla possibilità prosecuzione del procedimento;

2° motivo di criticità. Indizione di una procedura di gara parallela, dall’amministrazione definita “Bando Ponte”.

Nel ribadire che l’amministrazione ATTIVA approva il bando di gara definitivo solo il 19.9.2016, con determina 193, e quindi due anni e cinque mesi dopo la delibera dell’amministrazione precedente di approvazione del piano ARO (delibera 49 dell’aprile 2014), rilevando L’URGENZA DI PROVVEDERE, con delibera, n° 126 del 13 settembre 2016, in conformità ad una precedente direttiva conferita con precedente delibera di Giunta n° 102 del 04.08.2016, la medesima ha approvato un secondo bando per un servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti definito “provvisorio” per la durata di un anno ed importo del contratto di € 7.085.045,72 ed ulteriori mesi sei per un importo di € 3.542.522,86, finalizzato all’esercizio del servizio nelle more della definizione della procedura di gara in corso presso l’UREGA.

Detto procedimento viene richiamato nell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente del Sindaco n° 45 del 27.9.2016 per la prosecuzione del servizio di raccolta e spazzamento con cui ha medio tempore concesso la proroga all’attuale affidatario fino al 31.12.2016.

La temporaneità dell’affidamento viene quindi giustificata nella necessità di provvedere urgentemente, in quanto l’ultima proroga dell’attuale servizio scadeva il 30 settembre p.v., (già per altro prorogata con la citata ordinanza sindacale 45 del 27.9.2016 fino al 31.12.2016) e con la ulteriore motivazione di non usufruire di altre proroghe dell’attuale servizio. In sintesi, secondo le giustificazioni dell’Amministrazione, la gara di appalto del piano di intervento definitivo approvato ai sensi della legge n° 9/2010 ed in corso di istruttoria presso codesto Spett.le Ufficio Regionale Gare (UREGA) non potrà eseguirsi in tempo utile ed ha pertanto ritenuto di affiancarla con un affidamento temporaneo di pari oggetto, progettualmente ed economicamente identico, variandone solo il tempo di affidamento.

E’ superfluo ricordare che il Codice degli Appalti legittima procedure di urgenza solo in caso di eventi straordinari, che non possono certo individuarsi nei ritardi della Stazione Appaltante, in questo caso causalmente correlati a scelte di discrezionalità politica.

In tale ambito, per le motivazioni innanzi esposte che hanno ricondotto l’amministrazione all’approvazione del bando di gara espletando da Codesto UREGA, solo nel settembre 2016, due anni e cinque mesi dopo la delibera 49 dell’aprile 2014, non sembra trovare legittimazione una procedura di urgenza, giustificata, a questo punto, solo sulla possibile alea del prognosticato ritardo della gara del piano definitivo da parte di Codesto Spett.le Ufficio.

Inoltre, detta procedura di urgenza non garantirebbe certamente, sia per il tempo di affidamento (un anno + 6 mesi) relativo ad un servizio complesso richiedente rilevanti investimenti, che per le caratteristiche della procedura di evidenza pubblica e le modalità di affidamento che si andranno ad adottare, ovvero procedura negoziata senza pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le stesse garanzie di trasparenza, economicità ed efficienza della procedura europea che sta gestendo  Codesto Spett.le Ufficio Regionale Gare per il bando definitivo, che merita un servizio di tale rilevanza pubblica e consistenza economica. Ulteriori criticità sono insite nei possibili elementi di disturbo che deriverebbero alla procedura principale, stante che il procedimento “ponte” che l’Amministrazione Comunale ha indicato come “stralcio” del piano di sette anni appena bandito e gestito da Codesto Spett.le Ufficio, sarebbe una procedura identica, nel contesto della quale gli operatori economici avrebbero la possibilità di conoscere per tempo l’esito delle procedure di gara, integrando, per altro un evidente vantaggio alla partecipazione alla gara definitiva dell’aggiudicatario della gara provvisoria che ha già provveduto ad implementare investimenti e Know how in loco. Ciò non considerando che l’Amministrazione avrebbe introdotto quale clausola per l’affidamento provvisorio, la possibilità di recedere dal contratto anticipatamente in caso dell’aggiudicazione del bando definitivo in tempi rapidi a cura di codesto Spett.le UREGA, clausola che anche se accettata dai partecipanti, si presta ad esporre, l’Amministrazione, per la sua natura vessatoria, a possibili procedure contenziose. Ulteriore apprezzamento deve altresì effettuarsi sull’evidente integrarsi dell’ipotesi di artificioso frazionamento dell’appalto, su cui è recentemente intervenuta l’Autorità Nazionale Anti Corruzione con comunicato del Presidente del 16 aprile 2015.

L’affidamento “stralcio” così come definito dall’amministrazione comunale, non è infatti frutto di una programmazione virtuosa e logica, ma è al contrario una artificiosa soluzione “tampone” elusiva dei tempi e modi della procedura in atto presso codesto Spett.le UREGA, finalizzata a superare le inadempienze del Comune di Caltanissetta in materia di percentuali di raccolta differenziata di cui al D.M. 24.05.2016 pubblicate sulla GURI n° 131 del 07.06.2016, causalmente correlata ai ritardi cagionati dal ritiro e rielaborazione del piano ARO già approvato dall’amministrazione precedente con delibera 49 dell’aprile 2014, che avrebbero garantito, laddove le procedure non fossero state formalmente sospese dall’Amministrazione attiva nel luglio del 2014 con l’interruzione del procedimento presso l’assessorato all’energia, rifiuti e servizi di pubblica utilità,  il rispetto dei parametri del predetto D.M.

Per questi motvi CHIEDONO a codesto Spett.le Ufficio

  1. a) di sapere se il medesimo è a formalmente conoscenza di una procedura di gara parallela indetta dal Comune di Caltanissetta definita “bando ponte”;
  2. b) di sapere se la gara “provvisoria” meglio innanzi descritta, indetta dal Comune di Caltanissetta è suscettibile di inficiare la procedura in corso presso codesto Spett.le Ufficio;
  3. c) Di sapere, in ogni caso, quali azioni porrà in essere codesto Spett.le Ufficio in ragione delle situazioni infra esposte.

Caltanissetta il

I Consiglieri Comunali

Failla Angelo                                                Petrantoni Salvatore

 

 

I Consiglieri Comunali

 

 

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