Il Movimento Cinque Stelle Caltanissetta, tramite il proprio Portavoce in Consiglio Comunale Giovanni Magrì, ha presentato un’interpellanza al Sindaco Giovanni Ruvolo riguardo la gestione del servizio idrico integrato, in particolare riguardo le eventuali inadempienze da parte del gestore del servizio stesso, la eventuale conseguente applicazione delle penali previste, la eventuale conseguente risoluzione della convenzione con il gestore, la eventuale insorgenza di controversie arbitrali con l’Ato idrico al riguardo, il rimborso del canone di depurazione indebitamente corrisposto e la realizzazione ed attivazione degli impianti di depurazione.
“Alla luce di quanto previsto dalla disciplina in materia di risorse idriche approvata dell’Assemblea Regionale Siciliana nel mese di Agosto del 2015 nonché di quanto previsto dalla convenzione tra l’Autorità dell’ambito idrico di Caltanissetta e il gestore Caltaqua” – dice il consigliere pentastellato – “abbiamo chiesto al Sindaco quale indirizzo politico intende perseguire e quali azioni intende intraprendere in proposito”.
“Forse, sarebbe stato più opportuno presentare una mozione per impegnare il Sindaco a perseguire l’indirizzo politico e adintraprendere le azioni determinati dal Consiglio Comunale” –continua il Portavoce del Movimento – “ma tutte le mozioni da noi presentate giacciono ancora nei cassetti della scrivania della Presidente del Consiglio stesso Leyla Montagnino”.
“Abbiamo, quindi, preferito” – conclude Giovanni Magrì –“presentare un’interpellanza al Sindaco, con la speranza che voglia rispondere ai Cittadini, ancor prima che a noi, entro il termine di trenta giorni previsto dalla legge e dallo statuto comunale e non dopo diversi mesi, se non addirittura dopo più di un anno, come accaduto con riferimento alla nostra interrogazione sul transito attraverso le vie urbane da parte dei mezzi di trasporto dell’impresa che sta procedendo ai lavori di raddoppio della SS 640, che, presentata nel mese di Aprile del 2015, rimane ancora in attesa di risposta”.
Giovanni Magrì
M5S Caltanissetta
Di seguito il testo integrale
Al Sindaco
del Comune di Caltanissetta
dr. Giovanni Ruvolo
OGGETTO: interpellanza sulla gestione del servizio idrico integrato.
Il sottoscritto Giovanni Magrì, Consigliere Comunale di Caltanissetta appartenente al gruppo del Movimento Cinque Stelle,
vista
la Legge Regionale 11 Agosto 2015, n.19 (Disciplina in materia di risorse idriche), pubblicata sulSupplemento ordinario n.1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n.34 del 21 agosto 2015ed entrata in vigore il giorno successivo; in particolare:
– l’articolo 3, a norma del quale “in ogni Ambito territoriale ottimale … è costituita un’Assemblea territoriale idrica … composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell’Ambito stesso, che eleggono il Presidente dell’Assemblea, che esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d’Ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni” e, tra l’altro, “approva lo statuto contenente le norme di funzionamento dell’Assemblea; … approva ed aggiorna il Piano d’Ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 …;approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;… definisce gli standard qualitativi del servizio”;
– l’articolo 4, comma 5, a norma del quale “le procedure di cui all’articolo 49 della legge regionale 12 Maggio 2010, n.11, sono completate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
– l’articolo 5, comma 4, a norma del quale “le Assemblee territoriali idriche, anche al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità ed agli obiettivi della presente legge, valutano la sussistenza deipresupposti per l’eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affidamenti effettuati sulla base della normativa abrogata con i decreti del Presidente della Repubblica 18 Luglio 2011, numeri 113 e 116, nonché ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 12 Maggio 2010, n. 11 e comunque nel rispetto della normativa vigente,adottando i conseguenti provvedimenti”;
– l’articolo 12, comma 1, a norma del quale “il Presidente della Regione, con proprio decreto, istituisce presso gli Ambiti territoriali ottimaliidrici posti in liquidazione, che abbiano già affidato la gestione del Servizio idrico integrato ad enti di diritto privato, commissioni tecniche allo scopo di verificare eventuali inadempimenticontrattuali, sulla base delle convenzioni stipulate e in ottemperanza alle previsioni di cui all’articolo 49 della legge regionale 12 Maggio 2010, n. 11”;
– l’articolo 12, comma 4, a norma del quale “entro 90 giorni dalla loro istituzione le commissioni tecniche formalizzano, mediante relazione scritta, le osservazioni in ordine aquanto indicato al comma 1. In caso di accertati inadempimenti contrattuali degli enti di diritto privato gestori del servizioidrico integrato, le istituite commissioni avanzano al Presidente della Regione una proposta di risoluzione anticipata delleconvenzioni stipulate”;
vista
la Convenzione di gestione per regolare i rapporti tra l’Autorità di ambito di Caltanissetta e il gestore del servizio idrico integrato Acque di Caltanissetta spa, giusto affidamento in concessione per la durata di trenta anni a decorrere dal 27 Luglio 2006; in particolare:
– l’articolo 3, comma 2, a norma del quale “l’Autoritàdetiene il controllo del servizio idrico integrato ed il gestore è obbligato a fornirle tutte leinformazioni necessarie o utili per l’esercizio di tale potere”;
– l’articolo 5, comma 2, a norma del quale “il gestore, nell’espletamento del servizio idrico integrato, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Il gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire durante il corso della gestione”;
– l’articolo 15, comma 10, a norma del quale “in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano d’ambito e di quelli indicati nei Piani operativi triennali redatti dal gestore, si applicano le penali previste dall’art.38 della Convenzione”;
– l’articolo 16, comma 1, a norma del quale “i livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal gestore … sono da raggiungere e/o mantenere nei tempi stabiliti dal Disciplinareallegato alla Convenzione”;
– l’articolo 16, comma 3, a norma del quale “nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penali previste dall’art.38 della Convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonché gli importi delle medesime, nel Disciplinare”;
– l’articolo 18, comma 1, a norma del quale “il gestore è tenuto a migliorare costantemente l’efficienza del servizio in relazione agliinvestimenti previsti nel Piano d’ambito e nei Piani operativi triennali. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei “costi operativi” effettivi, già considerata nella determinazione tariffaria”;
– l’articolo, 18 comma 2, a norma del quale “entro il 30 novembre del quarto anno di gestione e così ogni tre anni successivi, l’Autorità verificherà il raggiungimento degli standard tecnici nonché l’esatto importo della spesa totale sostenuta per il raggiungimento dei medesimi, per accertare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dal Piano d’ambito e dai Piani operativi triennalidi cui all’art.15, apportando, se del caso, le opportune variazioni alle tariffe degli anni successivi”;
– l’articolo 20, comma 1, a norma del quale “ per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al gestore in concessione, ai sensi dell’art.12,comma 1 e 2, della legge, il gestore è tenuto a versare annualmente, entro il 30 Giugno,all’Autorità un canone di concessione, sotto pena dell’immediata risoluzione della convenzione, articolo 39, comma 2”;
– l’articolo 21, comma 1, a norma del quale “l’Autorità svolge le attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato, informa gli Enti Locali degli esiti dei controlli effettuati e determina l’applicazione delle penali previste nel successivo art.38 della Convenzione. Tali attività sono svolte, in particolare, al fine di: a) assicurare la corretta applicazione delle tariffe del servizio idrico integrato nei confronti dell’utenza; b) verificare il raggiungimento degli obiettivi strutturali e dei livelli di servizio previsti dal Piano d’ambito, dai Piani operativi triennali e dal Disciplinare; c)valutare l’andamento economico-finanziario della gestione; d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d’ambito e dei Piani operativi triennali”;
– l’articolo 23, comma 1, a norma del quale “il gestore si impegna a comunicare all’Autorità i dati e le informazioni che la stessa individuerà e richiederà nel Disciplinare allegato alla Convenzione”;
– l’articolo 23, comma 2, a norma del quale “ilmancato adempimento agli obblighi dicomunicazione di cui alla Convenzione e ai successivi atti comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 38 della convenzione”;
– l’articolo 37, comma 1, a norma del quale “in caso di inadempienza grave del gestore, qualora, non ricorrendo circostanze eccezionali, vengano compromesse la continuità del servizio, l’igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l’Autorità potrà prendere tutte le misure necessarie per la tuteladell’interesse pubblico a carico e rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione delgestore medesimo”;
– l’articolo 38, comma 1, a norma del quale “al gestore saranno applicate penali nei seguenti casi:a) in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali nei tempi previsti dalDisciplinare; b) in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli minimi di servizio stabiliti nella Convenzione ed atti integrativi”;
– l’articolo 39, comma 1, a norma del quale “l’Autorità potrà intimare al gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., di porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, nei seguenti casi: ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio; ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto … decorso inutilmente il qualetermine, il contratto è risolto di diritto”;
– l’articolo 39, comma 2, a norma del quale “le parti convengono altresì che la Convenzione si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., qualora :… si interrompa, per colpa o dolo del gestore, il servizio di acquedotto o quello di smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, per una parte significativa del territorio”;
– l’articolo 40, comma 2, a norma del quale “le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale”;
visto
il Disciplinare Tecnico allegato alla suddetta Convenzione, in particolare:
– il punto 3.1, lettera a), a norma del quale il gestore, entro cinque anni dalla sottoscrizione della Convenzione, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata, deve garantire il servizio di erogazione idrica con continuità 24 ore al 100% degli utenti, cioè “una dotazione unitaria giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab, giorno, intesa come volume attingibile dall’utente nelle 24 ore”;
visto
il Regolamento del servizio idrico integrato adottato in esecuzione del detto Disciplinare; in particolare:
– l’articolo 11, comma 1, lettera e), a norma del quale il gestore ha l’obbligo di “mantenere e riparare gli impianti di trattamento e depurazione …e inoltre l’insieme di impianti della rete fognaria in modo tale da essere in grado di compiere regolarmente la loro missione”;
– l’articolo 11, comma 1, lettera g), a norma del quale il gestore ha l’obbligo di “rispondere nei confronti di terzi circa i danni e pregiudizi causati come conseguenza del funzionamento normale o anomalo dei servizi”;
visto
il Decreto Legge 30 Dicembre 2008, n.208, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 27 Febbraio 2009, n.13 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), in particolare:
– l’articolo 8 sexies, comma 2, a norma del quale ”in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° Ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione …L’importo da restituire è individuato, entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d’ambito”;
– l’articolo 8 sexies, comma 4, a norma del quale “entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l’attuazione … di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l’adeguamento e l’attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d’ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l’indicazione all’interno della bolletta”;
visto
il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 Settembre 2009 (Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione), in particolare:
– l’articolo 1, comma 6, a norma del quale “i gestori rendono disponibili all’utenza le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione, pubblicando gli elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, del presente decreto, sui propri siti web, e indicando nella bolletta il luogo e le modalità per effettuare la relativa consultazione”;
– l’articolo 3, comma 1, a norma del quale “nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, le Autorità d’ambito, sentiti i gestori, ricostruiscono il programma temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.335/2008, là dove non già contenuto nel Piano d’ambito approvato”;
– l’articolo 4, comma 1, a norma del quale “il gestore mette a disposizione dell’Autorità d’ambito, su idoneo supporto informatico, la seguente documentazione relativa al periodo in cui è stata corrisposta indebitamente la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione:1) gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura, distinti in: a) utenti serviti da impianti di depurazione attivi; b) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione …; c) utenti non serviti perché gli impianti di depurazione risultano temporaneamente inattivi o sono stati temporaneamente inattivi; d) utenti non serviti da impianti di depurazione attivi per i quali non è in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione …; 2) per ciascun elenco di cui sopra, gli importi pagati da ciascun utente riferiti al servizio di depurazione, con i relativi volumi di acqua erogati e periodi di riferimento; 3) lo stato di avanzamento ed i relativi costi debitamente documentati, redatto secondo lo schema di cui all’allegato al presente decreto, per ciascun impianto in fase di realizzazione o di riattivazione; 4) il calcolo dell’importo indebitamente corrisposto da ciascun utente, al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo 5”;
– l’articolo 7, comma 1, a norma del quale “in applicazione degli articoli 1, 5 e 6 del presente decreto, l’Autorità d’ambito, verificata la correttezza delle informazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 4, individua l’importo, con i relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni singolo richiedente avente diritto entro il termine di cinque anni dalla data del 1° Ottobre 2009”;
considerato
che, com’è noto, nella gestione del servizio idrico integrato nel territorio di Caltanissetta si sono verificati numerosi disservizi, sia per quanto riguarda la fornitura dell’acqua potabile, sia per quanto riguarda la depurazione delle acque reflue, soprattutto nella zona sud della Città, con conseguenti danni di natura economica ed ambientale;
rilevato
che, sul sito internet dell’Autorità, si rinvengono alcune delibere commissariali, come ad esempio la n.3 del 28.1.2015 e la n.22 del 12.10.2015, che fanno riferimento ad una controversia arbitrale tra la stessa Autorità e il gestore in relazione alla suddetta Convenzione, ma non si rinviene alcunché in merito alla controversia stessa e all’eventuale emissione di un lodo arbitrale in proposito,
interpella
la S.V. al fine di sapere:
1. se intende chiedere la convocazione della suddetta Assemblea territoriale idrica, al fine in particolare:
a) di valutare la sussistenza dei presupposti per l’eventuale revoca dell’affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
b) di richiedere l’istituzione di una commissione tecnica allo scopo di verificare eventuali inadempimenti contrattuali riguardo la suddetta Convenzione e, in caso di accertamento degli inadempimenti stessi, avanzare al Presidente dellaRegione una proposta di risoluzione anticipata della Convenzione stessa;
c) di prendere, per il caso di inadempienza grave del gestore, qualora, non ricorrendo circostanze eccezionali, vengano compromesse la continuità del servizio, l’igiene o la sicurezza pubblicaoppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico e rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo;
d) di intimare al gestore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., per il caso di ripetute gravi deficienze, di porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale la Convenzione sarebbe risolta di diritto;
e) di valersi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., della clausola risolutiva espressa per cui la Convenzione sarebbe risolta di diritto in caso di mancato pagamento del canone di concessione o di interruzione, per colpa o dolo del gestore, del servizio di acquedotto o di smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, per una parte significativa del territorio; e/o
f) di provvedere all’attuazione di quanto disposto dalle norme in materia relativamente allarestituzione, a tutti gli utenti che l’hanno indebitamente pagata, della quota di tariffa riferita all’esercizio del servizio di depurazione, a decorrere dagli ultimi dieci anni o, comunque, dal giorno successivo alla pubblicazione della suddetta sentenza della Corte Costituzionale n.335 dell’8 Ottobre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.43 del 15 Ottobre 2008, nonché relativamente alla realizzazione ed all’attivazione degli impianti di depurazione;
2. nel caso in cui intenda chiedere la convocazione della suddetta Assemblea territoriale idrica, quando;
3. nel caso in cui non intenda chiedere la convocazione della suddetta Assemblea territoriale idrica, per quali motivi;
4. se è a conoscenza, per averne avuto informazione da parte dell’Autorità o altrimenti, di fattispecie in cui siano state applicate le penali previste dalla suddetta Convenzione, in particolare:
a) per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano d’ambito e di quelli indicati nei Piani operativi triennali;
b) per il caso in cui non siano stati raggiunti e/o mantenuti nei tempi previsti i livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti; e/o
c) per il caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione;
5. se intende portare anche i Consiglieri Comunali e i Cittadini a conoscenza delle suddette fattispecie di applicazione delle penali;
6. nel caso in cui intenda portare anche i Consiglieri Comunali e i Cittadini a conoscenza delle suddette fattispecie di applicazione delle penali, come e quando;
7. nel caso in cui non intenda portare anche i Consiglieri Comunali e i Cittadini a conoscenza delle suddette fattispecie di applicazione delle penali, per quali motivi;
8. se è a conoscenza, per averne avuto informazione da parte dell’Autorità o altrimenti, di controversie arbitrali ancora pendenti o già definite tra l’Autorità stessa e il gestore;
9. se intende portare anche i Consiglieri Comunali e i Cittadini a conoscenza del merito e dell’eventuale conclusione delle controversie stesse;
10. nel caso in cui intenda portare anche i Consiglieri Comunali e i Cittadini a conoscenza del merito e dell’eventuale conclusione delle controversie stesse, come e quando;
11. nel caso in cui non intenda portare anche i Consiglieri Comunali e i Cittadini a conoscenza del merito e dell’eventuale conclusione delle controversie stesse, per quali motivi.
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