Irsap, nuova vittoria al TAR

La prima sezione del TAR Sicilia ha respinto il ricorso dell’azienda “Mangiare Sicilia – Sicilia Tavola” di Favara, alla quale il presidente dell’Irsap Alfonso Cicero nel giugno 2012, in qualità di commissario straordinario dell’Asi di Agrigento, aveva revocato il lotto nella zona industriale di Aragona-Favara per il rischio di infiltrazioni mafiose. L’impresa era stata raggiunta da informativa antimafia prefettizia “atipica”.

I Giudici amministrativi, per tal via, confermano e rafforzano il principio di carattere generale già sancito con analoga sentenza di inizio aprile riguardante un’altra revoca. Il dovere dell’Irsap non è solo quello di vigilare la destinazione d’uso dei lotti di terreno assegnati, ma di prevenire e contrastare le infiltrazioni mafiose nelle aree industriali.

“La sentenza del TAR – afferma Alfonso Cicero, presidente dell’IRSAP – confermando quanto già sancito in precedenza dai Giudici, è di straordinaria importanza per l’Ente e per le attività produttive in Sicilia. Dà piena ragione alle revoche operate per cacciare via le aziende colluse con Cosa Nostra e quelle a rischio di infiltrazioni”. “Una netta ed ulteriore conferma, quella del TAR, che incoraggia l’imprenditoria onesta siciliana e chi amministra gli enti pubblici agendo operativamente contro gli interessi di Cosa Nostra”. “E’ gravissimo – prosegue – che i pregressi vertici del Consorzio Asi di Agrigento avessero occultato l’informativa antimafia atipica a carico dell’azienda “Mangiare Sicilia – Sicilia Tavola”, come allora ho denunciato all’autorità giudiziaria. Anche in questo caso, un chiaro tentativo di favorire un’azienda in odore di mafia”.

Il ricorso respinto era stato presentato dagli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri di Palermo, contro la Prefettura di Agrigento, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato ed il Consorzio Asi in Liquidazione, rappresentato dall’avvocato Alberto Marolda del Foro di Palermo.

Nel pronunciare i motivi di infondatezza del ricorso, il TAR sancisce che “non è revocabile in dubbio l’applicabilità alla fattispecie concreta della normativa in materia di informazioni antimafia”. Il Codice Antimafia si applica, in modo incontrovertibile, all’assegnazione dei lotti industriali ed alle revoche. L’informativa prefettizia era giunta all’Asi di Agrigento anche in virtù del Protocollo “Laboratorio Agrigento” siglato tra Prefettura, Confindustria, Asi e Sindacati.

Nei confronti dell’azienda di Angelo Piscopo, “Mangiare Sicilia – Sicilia Tavola” di Favara vi era un’informativa antimafia prefettizia “atipica” del novembre 2011, lasciata nei cassetti dagli ex vertici dell’Asi di Agrigento, come verificato da una dettagliata e minuziosa ispezione e denunciato da Cicero.

“Da commissario dell’Asi – spiega Cicero – decisi subito che bisognava cacciare la mafia dalla Zona Industriale, troppo concreto era il rischio di infiltrazioni mafiose e anche di pericolose connessioni”.

Il pericolo di condizionamento mafioso, che emerge dall’informativa prefettizia, scaturisce infatti da un’articolata istruttoria dalla quale emergono le frequentazioni assidue del titolare dell’azienda con pregiudicati e soggetti sottoposti a sorveglianza. L’impresa aveva in appalto la refezione scolastica dal comune di Campobello di Licata, poi sciolto per mafia, facendo lavorare al suo interno parenti e congiunti degli amministratori di quello stesso Ente. Come evidenziato dalla Tenenza dei Carabinieri di Favara, Piscopo in passato aveva ricevuto in dono delle armi da un pregiudicato poi tratto in arresto per associazione mafiosa.

Il TAR rimarca questo principio di carattere generale: “Le norme in materia di informative antimafia, richiamate nel provvedimento di revoca, trovano certa applicazione sull’assegnazione del lotto all’interno dell’area di sviluppo industriale”.

L’azienda cacciata dalla zona industriale di Agrigento, aveva eccepito diverse censure, che sono state tutte respinte.

Il TAR ha ribadito come la cessione dei lotti industriali “a condizioni di particolare favore” costituisce una fattispecie per cui “il generale potere-dovere, in capo alle pubbliche amministrazioni, di revoca dei rapporti già instaurati con i privati, in applicazione della disciplina generale sulle informazioni antimafia, posta a presidio del prevalente interesse pubblico alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose in tutti i settori in cui vi è (tra l’altro) l’utilizzazione di denaro pubblico”.

“Deve essere chiarito – affermano i giudici del TAR – che l’erogazione, anche in forma indiretta, di agevolazioni da parte di un soggetto pubblico giustifica l’applicazione della normativa antimafia”.

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