Nell’approssimarsi del termine di scadenza -il 31 Gennaio- per il versamento del premio “assicurazione casalinghe” si evidenziano le importanti novità introdotte a partire dal 1° Gennaio 2019:
- Estensione dell’età di tutela assicurativa da 65 a 67 anni
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Abbassamento del grado minimo d’invalidità dal 27% al 16% per la costituzione di rendita in seguito ad infortunio casalingo
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Prestazione “una tantum” di € 300 (rivalutabile) per invalidità accertate tra il 6% e il 15% in seguito ad infortunio casalingo
Si precisa, inoltre, che il nuovo premio assicurativo, tenuto conto dell’ampliamento delle prestazioni, è fissato in € 24,00 annui. Tuttavia per l’anno in corso, l’importo da versare -entro il 31 gennaio 2019- rimane invariato a € 12,91. Per la differenza (pari a € 11,09) un successivo decreto interministeriale provvederà a regolare la richiesta di integrazione, al fine di allineare il predetto importo all’ammontare di € 24,00 fissato dalla nuova normativa.
Ulteriori informazioni di dettaglio su: soggetti assicurati, esoneri, modalità di pagamento, ecc. sono reperibili al seguente link:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/assicurazione-infortuni-domestici.html