CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Il Giudice dell’esecuzione del tribunale di Caltanissetta in data 8 marzo ha sospeso con propria ordinanza il pignoramento presso terzi effettuato da una società creditrice dell’Ato Ambiente Cl1 presso il Comune di Caltanissetta, chiamato in causa quale terzo pignorato. L’ordinanza, emessa dallo stesso giudice che in un primo momento aveva ritenuto la sussistenza del credito ed a cui è seguita l’opposizione del Comune, rinvia alla trattazione del giudizio di merito che dovrà iniziare entro 60 giorni dal pronunciamento come previsto dal codice di procedura civile.
L’ordinanza conferma, in una fase ancora cautelare, le ragioni del Comune difese in giudizio dall’avvocato Antonio Campione del foro di Caltanissetta.
Il creditore dell’Ato ambiente CL1 aveva proposto il pignoramento del Comune quale terzo pignorato. In un primo momento il Giudice aveva ritenuto che fosse sussistente l’obbligo del Comune di intervenire sulla base di un presunto rapporto sussidiario per il pagamento dei debiti contratti dall’Ato con i propri fornitori. Il Comune ha proposto opposizione secondo le norme del codice di procedura civile, producendo ampia giurisprudenza a conferma della natura dell’Ato ambiente quale ente pubblico in forma di società privata, per cui i pignoramenti vanno fatti presso la tesoreria. Inoltre il legale dell’ente comunale ha eccepito che il principio di sussidiarietà che obbligherebbe i Comuni a ripianare i debiti delle Ato, stabilito da una norma del 2005, è stato abrogato nel 2013.
Una vicenda che sotto il profilo giuridico contabile si interseca e si sovrappone alle risultanze della due diligence sull’Ato CL1 condotta dal prof. Alberto Stagno D’Alcontres per conto del Comune di Caltanissetta. Non esiste un obbligo automatico da parte dei Comuni di ripianamento dei debiti prodotti dall’Ato. L’intervento dei Comuni soci può semmai essere invocato per i costi sostenuti dall’Ato per il servizio effettivamente goduto dal singolo Comune da documentare nei bilanci d’esercizio dell’Ato Ambiente CL1 ad oggi non approvati.
L’ordinanza sospesa in data 8 marzo 2019 aveva avuto un’impropria diffusione pubblica che aveva ingenerato interpretazioni fuorvianti, basate su un provvedimento cautelare e non definitivo tanto da essere ribaltato, sbandierato da taluni come la prova dell’esistenza del debito del Comune verso l’Ato.
Il Comune di Caltanissetta, esprimendo soddisfazione per l’esito della fase cautelare, farà valere le proprie ragioni in sede di giudizio di merito.