Il ministero dell’Istruzione ha inviato agli uffici scolastici regionali una nota per chiarire i termini dell’obbligo vaccinale che scatterà il 15 dicembre. Stabilito dal decreto del 26 novembre l’obbligo riguarda anche la terza dose (in pratica si dovrà avere il super Green pass) e vale per il «personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore».
La nota, invita il 7, ha già sollecitato qualche rimostranza dalle organizzazioni di settore, in particolare sui supplenti, sul personale esterno e sulle mansioni diverse per non può essere vaccinato.
CHI RIGUARDA: praticamente tutti. La nota elenca «dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato». Tranne chi è fuori dal servizi per motivi conclamati o in aspettativa. La verifica della vaccinazione dei presidi sarà a carico dei direttori degli uffici scolastici regionali.
PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA: secondo la nota non dovrebbe essere coinvolto nell’obbligo. A titolo di esempio, fra gli altri, al personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie.
SOGGETTI ESENTATI DALL’OBBLIGO VACCINALE: anche il personale della scuola che ne ha diritto può essere esentato e poter continuare a lavorare, magari con mansioni diverse che non alimentino il contagio.
LE PROCEDURE DI CONTROLLO: Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture interessate dal decreto.
SE SI HA SOLO IL GREEN PASS BASE: il dirigente scolastico “senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito» la documentazione relativa o alla avvenuta vaccinazione o alla prenotazione o l’esenzione. Nel corso dei 5 giorni il docente può continuare a lavorare (previo tamponi) altrimenti scatta la sospensione. Nel caso di vaccinazione, invece, il prof può continuare a lavorare con green pass con tampone fino all’ottenimento del super Green pass.
LA SOSPENSIONE PER MANCATO ADEMPIMENTO La mancata presentazione della documentazione determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro: non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.
SANZIONI: sono previste sia per chi viola l’obbligo (da 600 a 1.500 euro) sia per deficit di controllo (da 400 a 1.000 euro).
PER IL TEATRO A SCUOLA NON SCATTA L’OBBLIGO PER GLI STUDENTI: “Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare» come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde. Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, ivi inclusi i familiari degli studenti». (gds.it)