Convenzione tra Istituto Penitenziario di Caltanissetta U.E.P.E e comune di Caltanissetta

E’ stata firmata

CONVENZIONE TRA
ISTITUTO PENITENZIARIO DI CALTANISSETTA
U.E.P.E.
COMUNE DI CALTANISSETTA

a Palazzo del Carmine, la convenzione tra l’Amministrazione comunale, l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) e la Casa Circondariale di Caltanissetta, per permettere l’esecuzione delle pene di alcuni detenuti in maniera alternativa (c. lavoro sociale).

IMG 2432 La convenzione si fonda sul principio costituzionale che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. L’ordinamento giudiziario prevede, inoltre, che il detenuto può essere ammesso al lavoro all’esterno per svolgere attività a titolo di volontariato e gratuito, al fine di promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale.

A stipulare la convenzione sono stati: il sindaco Giovanni Ruvolo, l’assessore alle Politiche Sociali Pietro Cavaleri, la direttrice e la capo area dell’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), Teresa Costa e Luigia Genova, e il direttore e la responsabile dell’Istituto Penitenziario di Caltanissetta, Angelo Belfiore e Beatrice Sciarrone.

Di seguito si riporta integralmente la convenzione tra Comune, Istituto Penitenziario e U.E.P.E..

CONVENZIONE TRA
ISTITUTO PENITENZIARIO DI CALTANISSETTA
U.E.P.E.
COMUNE DI CALTANISSETTA

L’istituto penitenziario di Caltanissetta, nella persona del direttore Dott. Belfiore Angelo elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell’Istituto penitenziario, in via Messina n. 64

L’Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Caltanissetta (di seguito denominato UEPE), nella persona del direttore reggente Teresa Costa, elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell’UEPE, in via Kennedy n. 16

e il Comune di Caltanissetta nella persona del Dott. Giovanni Ruvolo, Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso il Comune di Caltanissetta

Visto l’art. 27 comma 3 della costituzione, che recita: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;

Vista la Legge n. 354/75 e successive modifiche, e in particolari l’art.21, c. 4 ter l.354/75 che prevede che il detenuto possa essere ammesso al lavoro all’esterno per svolgere attività a titolo di volontariato e gratuito;

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede: all’art. 1, comma 2 che “il trattamento rieducativo è diretto, inoltre a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”;

all’art. 27 che venga favorita una “riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”;

all’art. 68, comma 6 che le Direzioni degli Istituti e degli UEPE curino “la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa”;

Visto che la legge n. 67/2014 ha innovato l’ordinamento penale introducendo:

l’art. 168 bis c. 2 c.p., che prevede che la messa alla prova per gli adulti “comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. li lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”;
l’art. 464 bis c. 4 lett. b) c.p.p., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per l soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, “le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale”.

Vista la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede, a all’art. 6, che i comuni “nell’esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria”, b) all’art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l’altro, “ le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici dell’amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia”.

Vista la L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e la L. 383/2000 sulle “Associazioni di promozione sociale”.

VISTO il Protocollo operativo tra Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l’art.3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità riparative e di utilità sociale.

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:
• Una forma di riparazione che il condannato o l’imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
• Azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest’ultima abbia vi abbia consensualmente aderito.

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un’attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che la direzione dell’Istituto penitenziario concorre alla realizzazione delle attività previste dalla vigente normativa finalizzata al reinserimento sociale di persone condannate, in detenzione o misura alternativa;

Considerato che I’UEPE concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato il Comune di Caltanissetta si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali.
Considerato che il programma di trattamento definito con il detenuto e dallo stesso condiviso deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari.
Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

Finalità
La presente convenzione ha lo scopo di:
• Promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
• Promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
• Favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgono i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto ripartivo.

Art.2

Impegno delle parti
L’Istituto penitenziario si impegna a:
• Collaborare con il Comune di Caltanissetta per sensibilizzare l’ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
• Segnalare al Comune di Caltanissetta il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa o ammesso alla prova che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell’interessato e dell’autorizzazione dello stesso all’utilizzo del dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti la direzione dell’Istituto fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all’attività prescelta e l’eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all’interno delle strutture/risorse messe a disposizione dal Comune di Caltanissetta a;
• Comunicare il nominativo del funzionario giuridico- pedagogico incaricato di curare il procedimento relativo al lavoro esterno con i quali l’ente/associazione può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell’attività ripartiva;
• Preparare ed accompagnare l’accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
• Promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull’andamento dell’inserimento.

L’U.E.P.E. si impegna a:
collaborare con il Comune di Caltanissetta per sensibilizzare l’ambiente In cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
• Segnalare al Comune di Caltanissetta il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa o ammesso alla prova che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell’Interessato e dell’autorizzazione dello stesso all’utilizzo del dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti l’UEPE fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all’attività prescelta e l’eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all’interno delle strutture/risorse messe a disposizione dall’ente/associazione convenzionato/a;
• Comunicare il nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura alternativa alla detenzione/sospensione del processo con messa alla prova all’interno, con il quale l’ente/associazione può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell’attività ripartiva;
• Preparare ed accompagnare l’inserimento del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
• Promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull’andamento dell’inserimento.
Il Comune di Caltanissetta si impegna a:
• Individuare all’interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di soggetti ammessi al lavoro all’esterno/in esecuzione di pena;
• Collaborare con l’Istituto penitenziario e l’UEPE per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell’attività di riparazione;
• Assumere l’onere dei premi per l’assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività e responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative già attive per i propri dipendenti/aderenti;
• Collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all’art.1 della presente convenzione;
• Designare un referente per il progetto ripartivo, che indirizzi l’attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l’Istituto penitenziario e l’UEPE;
• Collaborare con l’Istituto penitenziario e l’UEPE per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell’attività di riparazione;
• Partecipare alla valutazione dell’andamento del progetto ripartivo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l’istituto, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato,l’opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
• Rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari del detenuto, mettendoli a disposizioni dell’istituto con cadenza almeno mensili ed ogni qualvolta richiesto;
• Segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei assunti dalla persona ammessa allo svolgimento dell’attività riparative;
• Produrre, al termine del periodo di svolgimento dell’attività ripartiva, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art.3

Durata e diritto di recesso
La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento sella sottoscrizione.
E’ da intendersi tacitamente rinnovata di un anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.
Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.
Per ogni controversia inerente l’applicazione o interpretazione del presente atto competente è l’Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro di Caltanissetta.

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