Comitato Parco Antenna: la sentenza del Tar è erronea e dannosa e va subito impugnata

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Il Comitato Parco Antenna ha rivolto ieri sera formale invito al Dipartimento ai BB CC della Regione Siciliana, alla Soprintendenza di Caltanissetta e al Comune di Caltanissetta, ad impugnare dinanzi al CGA la ingiusta ed erronea sentenza del TAR in merito all’area dell’Antenna Rai, richiedendone nel contempo la sospensione degli effetti.
La impugnazione è doverosa ed urgente per prevenire ogni ipotesi di danni gravi ed irreparabili alla integrità del traliccio e degli altri manufatti dell’area, e consentire la giusta protezione del bene culturale, la doverosa cura degli interessi pubblici, la possibilità per il traliccio e per l’intera area di generare altissime ricadute economiche e sociali per la collettività siciliana e stroncare ogni ipotesi di scempio culturale e di selvaggia speculazione.
L’analisi della citata sentenza n. 2853/2021 induce ictu oculi a ritenere le censure rilevate dal TAR palesemente e decisamente contestabili, per cui è necessario proporre immediato appello, in considerazione dell’elevato interesse storico e culturale dell’Antenna RAI e delle conseguenze pregiudizievoli e irrimediabili che possano derivare dall’applicazione concreta della sentenza con alterazione o manomissione dei beni meritevoli di tutela.
Risulta doveroso oltre che necessario ed opportuno proporre tempestivo appello avverso la suindicata sentenza, onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Siciliana e del Comune di Caltanissetta; in particolare, si rileva la necessità che il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta ed il Sindaco del Comune di Caltanissetta avanzino immediatamente ricorso al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia con richiesta di sospensiva della sentenza del T.A.R. impugnata, in considerazione di potenziali inopinati interventi da parte dell’ente proprietario che possano compromettere la integrità dei beni rientranti nell’area dell’antenna RAI di Caltanissetta.
In proposito, fermo restando che i competenti Uffici legali e tecnici del Dipartimento, della Soprintendenza e del Comune di Caltanissetta sapranno certamente individuare le più idonee argomentazioni a sostegno della validità del vincolo culturale, da un lato, e della destinazione urbanistica a parco urbano dall’altra, si ritiene opportuno segnalare sin d’ora che lo scrivente Comitato ritiene che la sentenza in argomento sia palesemente censurabile sotto diversi profili, ed esprime sin d’ora la più convinta critica nei confronti della stessa sulla base delle considerazioni che seguono:
  1. tenuto conto che il primo dei motivi di impugnazione è stato rigettato, il ritenere inficiato il provvedimento finale a causa dell’erronea indicazione degli articoli di legge nella comunicazione di avvio del procedimento, appare come una inammissibile forzatura, attesa la natura esclusivamente formale di tale argomento. Infatti, RAI Way era stata comunque avvisata dell’intendimento dell’Amministrazione regionale di sottoporre a vincolo culturale il bene di che trattasi ed era nelle piene condizioni di percepirne pertanto la portata sostanziale, discendente dai valori storici, culturali e scientifici dell’area in esame adeguatamente evidenziati dall’avvio del procedimento. Il rilevato motivo di asserita annullabilità del provvedimento appare pertanto un’inammissibile forzatura meritevole di riforma da parte del C.G.A.;
  2. sul punto, è ormai consolidato il principio per cui, allorquando l’interessato abbia comunque contezza dello svolgimento di un procedimento, la non corretta comunicazione (o persino l’omissione della stessa) non comporta l’illegittimità del provvedimento, non avendo avuto tale violazione riflessi di tipo sostanziale sulla procedura. Si tratta del c.d. principio del raggiungimento dello scopo: nella fattispecie in esame, la non corretta indicazione degli articoli di legge rilevata dal T.A.R. non comporta l’illegittimità del provvedimento finale poiché il privato – Rai Way – ha comunque avuto conoscenza del procedimento e, quindi, non è venuta meno l’esplicazione dell’attività collaborativa – difensiva del privato (T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, n. 1724/2011);
  3. appare ultroneo ed inammissibile, poiché esorbitante dai poteri del Giudice amministrativo, l’invito rivolto all’Amministrazione regionale ad esercitare necessariamente i poteri sostitutivi in merito agli obblighi che la legge impone a carico del proprietario del bene in tema di conservazione dello stesso, poiché la legge qualificala situazione giuridica soggettiva dell’ente pubblico come facoltà e non come obbligo. Tale imposizione all’Amministrazione competente appare pertanto palesemente non conforme al dettato normativo;
– quelli fin qui appena cennati rappresentano soltanto alcuni elementi e controdeduzioni in fatto ed in diritto che andranno sviluppati, arricchiti e integrati dagli Uffici legali delle Amministrazioni in indirizzo.
Inoltre, si sottolinea con estrema decisione l’assoluta necessità di richiedere la sospensione della sentenza che si andrà ad impugnare, al fine di scongiurare tempestivamente qualsiasi ipotesi di inopinati interventi che compromettano la integrità del traliccio e degli altri beni ricompresi nell’area dell’antenna RAI di Caltanissetta, atteso il rischio di distruzione e perdita definitiva del bene in questione senza un immediato, contingibile ed urgente intervento da parte dei
competenti Organi ed Autorità regionali preposti alla tutela dei beni culturali;
– anche dai pochi e sommari elementi sin qui esposti appare palese la sussistenza del fumus boni iuris mentre, nel contempo, sussiste un elevatissimo periculum in mora, avuto presente il danno grave ed irreparabile che potrebbe scaturire dall’esecuzione della sentenza;
– ciò impone la richiesta di adozione di misura cautelare da parte del C.G.A. di sospensione degli effetti della stessa, anche in considerazione del fatto che Rai Way S.p.A., attuale proprietaria del bene, ha ripetutamente richiesto di poter abbattere la storica antenna posta sulla collina Sant’Anna a Caltanissetta;
– da quanto sopra esposto appare evidente come risulti necessario ed urgente, per la doverosa cura degli interessi pubblici coinvolti nella presente fattispecie cui sono preposti gli Enti e gli uffici in indirizzo, che il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta ed il Sindaco del Comune di Caltanissetta si attivino urgentemente per formalizzare il mandato ai propri uffici legali al fine di proporre appello per svolgere tutte le proprie ragioni e difese entro i ristretti termini temporali previsti dalla legge.
In conclusione:
lo scrivente Comitato, anche in nome e per conto delle associazioni ed enti che lo compongono, invita le Amministrazioni in indirizzo a proporre formale appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana alla sentenza del T.A.R. in oggetto, con richiesta di sospensione dell’efficacia della decisione impugnata, al fine di scongiurare in modo tempestivo e con l’urgenza che il caso richiede, ogni ipotesi di gravi ed irreparabili danni ai beni in argomento, con i conseguenti gravissimi pregiudizi per i rilevanti ed elevati interessi pubblici coinvolti e gravissime conseguenze pregiudizievoli per la collettività amministrata.
La formale istanza è stata inviata per conoscenza anche alla Procura della Repubblica in considerazione dei rilevanti interessi sia di natura pubblicistica sia di natura privatistica potenzialmente coinvolti nella problematica di che trattasi, e avuto presente che la tematica è già oggetto di attenzione da parte della Procura a seguito di pregresso invio alla stessa degli atti dei procedimenti da parte del Giudice Amministrativo (cfr.:TAR Sicilia, Palermo, sez. I, ordinanza n. 01075/2020).

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.