Caltanissetta: Ordinanza divieto uso di petardi, botti e fuochi d’artificio di qualsiasi tipologia benchè di libera vendita

Con l’ordinanza del Sindaco n° 48 del 27/12/2024 viene imposto il divieto dell’uso di petardi, botti e fuochi d’artificio di qualsiasi tipologia benchè di libera vendita.

 

Nell’ordinanza viene specificato che:

 

“Ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre

festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere.

 

A seguito di ciò, su tutto il territorio nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità

alle persone a causa dell’utilizzo di simili prodotti.

 

Esiste pertanto un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita,

trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare

danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente

colpito.

 

In conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio

pubblico e privato, come pure all’ambiente gravato dall’aumento di polveri sottili nell’aria

oltreché da un inquinamento acustico per l’accensione dei fuochi pirotecnici, botti e

quant’altro.

 

Tale condotta può rappresentare, per incompetenza all’uso e per assenza di precauzioni

minime di utilizzo, un serio rischio per l’incolumità pubblica, in special modo da parte dei

minori e tanto più in un momento già critico per i nostri ospedali, che stanno fronteggiando

un’emergenza sanitaria.

 

Dato atto che:

 

l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo scoppio di petardi, l’esplosione di

bombolette e mortaretti, ovvero il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di

lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone

che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, ed a cui hanno fatto seguito

proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;

tra le categorie a maggiore rischio in relazione all’incontrollato impiego dei prodotti

pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

le detonazioni producono non soltanto un aumento di polveri sottili che contribuisce ad

elevare ulteriormente l’inquinamento atmosferico ma non meno importante un reiterarsi in

diversi momenti del giorno e della notte dell’inquinamento acustico a danno della salute

pubblica;

conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico del benessere degli animali da

affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore di fuochi d’artificio, botti ed altri

materiali esplodenti, come da apposito parere alla U.O.S.D. Randagismo dell’Asp di

Caltanissetta fornito con nota prot. n. 162/2021 del 21.12.2021, causa molto frequente di

stress uditivo psico-fisico negli animali, determina uno stato di paura, nervosismo e

comportamenti anormali, in special modo nei cani e gatti, considerata la particolare

sensibilità dell’apparato uditivo, ritenendo che la reazione a rumori improvvisi ed

imprevedibili causati appunto dall’utilizzo indiscriminato dei materiali esplodenti in

genere, nel caso degli animali presenti nelle nostre case, può diventare incontrollabile e

causare conseguenze gravi sia sull’animale stesso che sui cittadini, provocando ad esempio

per la fuga dall’abituale luogo di dimora, incidenti stradali ed aumentando il rischio di

aggressioni inspiegabili da parte di soggetti che altrimenti sono considerati tranquilli;

Rilevato quindi come occorra un’azione preventiva in ordine all’impiego di questi

dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i

richiesti requisiti personali o professionali;

Rilevato dal parere di competenza dell’U.O.S.D. Randagismo dell’Asp di Caltanissetta in

merito al benessere degli animali, fornito con nota prot. n. 162/2021 del 21.12.2021, che

ritiene in ultimo “che il divieto di utilizzo indiscriminato di botti ed altri materiali esplodenti possa garantire il benessere degli animali domestici ed indirettamente la sicurezza dei proprietari e più in generale dei cittadini”

Considerato che l’Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente

sovrintendere alla tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale,

soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché cessino

simili comportamenti lesivi ma che pur tuttavia è urgente provvedere, al fine di evitare il

manifestarsi dei sopra descritti fenomeni che possono incidere sul benessere dei cittadini e

degli animali e quindi vietare l’uso di petardi, botti, e fuochi d’artificio pirotecnici di

qualsiasi tipologia, sull’intero territorio del Comune di Caltanissetta dal 30.12.2024 al

6.01.2025.

Rilevata l’urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare il grave

pericolo che minaccia l’incolumità dei cittadini, attraverso iniziative di contrasto al

fenomeno descritto.

Ritenuto che garantire la sicurezza dei cittadini rappresenta la priorità, tanto più in un

momento già critico per i nostri ospedali, che stanno fronteggiando un’emergenza

sanitaria nella considerazione che botti ed esplosioni rappresentano un rischio per i

cittadini, per gli adulti e soprattutto per i minori e non da ultimo rilevate le ripercussioni

negative sul benessere degli animali.

Ritenuto quindi necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed assicurare un’ordinata e civile convivenza, nell’interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime.

 

Dato atto che il responsabile del presente procedimento è il Dirigente della Direzione II;

Visti:

lo Statuto Comunale;

il vigente regolamento di polizia municipale;

il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

l’art. 57 del T.U.L.P.S.;

– La Legge 689/1981 e s.m.i.;

gli art. 7bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;

la L.R. n. 7/2019;

l’OREELL;

Preso atto della competenze ad adottare il presente atto da parte del Sindaco, ai sensi

dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, che prevede: “In particolare, in caso

di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità

locale.”.

ORDINA per i motivi di cui in premessa, il divieto assoluto di uso di petardi, botti, fuochi d’artificio pirotecnici e di qualsiasi altro materiale esplodente, benché di libera vendita, sull’intero territorio Comunale dal 30.12.2024 al 6.01.2025, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.

Evidenziare che, fermo restando l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e

amministrative previste dalle vigenti norme, la violazione della presente Ordinanza

comporta:

l’applicazione dì una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00,

ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., con facoltà per il trasgressore di

estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00;

la sanzione accessoria della confisca amministrativa dei petardi, dei fuochi d’artificio, ai

sensi dell’articolo 20 della legge 24/11/1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi

dell’art. 13 della citata legge.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo pretorio comunale ed

è immediatamente esecutiva.

Al fine dell’esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso, alla Prefettura – UTG di

Caltanissetta, per il necessario coordinamento con la Questura di Caltanissetta, il Comando

dell’Arma dei Carabinieri di Caltanissetta, il Comando della Guardia di Finanza di

Caltanissetta, e alla Polizia Municipale di Caltanissetta.

AVVERTENZE

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e

s.m.i., avverte che:

Responsabile del procedimento è l’Ing. Giuseppe Tomasella, nominato Dirigente

della II Direzione giusto Dec. Sind. n. 12 del 11.2.2020 e successivo Decreto

Sindacale di proroga dell’incarico dirigenziale n. 90 del 22/11/2024;

I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:

per il Dirigente della II Direzione, il Segretario Generale dell’Ente Dott.ssa Cinzia Chirieleison, email segretariogenerale@comune.caltanissetta.it, giusto Decreto del Sindaco n. 69 del 08/10/2024.

contro il presente provvedimento è ammesso:

ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o

notificazione se prevista;

-ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione

all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo

Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza

di pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24

novembre 1971, n.1199).